Magda
12-11-2017, 12:01
Breve riassunto delle puntate precedenti: abito in condominio, con i miei, e da quattro anni e mezzo sono tutrice di una colonia di splendidi mici. Non mi sono preoccupata di dar loro solo da mangiare, li ho sterilizzati di tasca mia, (l'istituto zooprofilattico della mia città è a 20 minuti di macchina, in aperta campagna, e sono macellai), li ho vaccinati, li ho curati e, con non pochi sacrifici, (fino a due anni fa ero disoccupata),... ho dato loro una parvenza di "casa" occupando - abusivamente - l'androne di un portone inutilizzato. Vorrei aggiungere con il benestare del condominio, ma purtroppo non è così. Riunioni, maldicenze, occhiate malevoli, voci... Insomma. Potete immaginare le conseguenze, ma anche no. Così, quest'estate, dopo un episodio a dir poco drammatico, ho scritto ad un avvocato dalla spiccata sensibilità animalista e... questo è quanto segue. Spero possa essere d'aiuto a chi si trova nelle mie stesse conizioni, davvero.
"Buongiorno XXXX,
in linea generale, le colonie feline dichiarate non possono per legge essere spostate se non per motivi specifici che non mi sembra siano quelli che Lei mi ha riferito.
Da quanto mi risulta i gatti sono tutelati per legge ANCHE nelle aree private condominiali e loro la permanenza in cortili, garage, giardini, aree ospedaliere è da considerarsi legittima, alla stregua. Ovviamente è previsto anche che il loro numero sia sempre tenuto sotto controllo - mediante sterilizzazioni - e che anche il fornire loro nutrimento sia attuato rispettando l'igiene.
Una sentenza che potrebbe esserLe utile è la sentenza n° 23693 del 30 settembre 2009 del Tribunale di Milano : alcuni residenti di un super-condominio avevano citato in giudizio altri condomini con l'accusa di aver occupato, senza autorizzazione, spazi comuni per creare rifugi a dei gatti randagi e chiedevano sia la rimozione delle "strutture" e sia un risarcimento per danno non patrimoniale. Il Giudice ha stabilito che:
- la L. 281/91 definisce la "territorialità delle colonie feline", cioè che in base alle caratteristiche etologiche dei gatti essi hanno necessità di un riferimento territoriale.
- i gatti sono stanziali, cioè frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato che sia ed è così che si creano un habitat.
- nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat, pubblici o privato che sia.
In base a tutto ciò, per il Giudice è stato definito legittimo ai sensi dell’art. 1102 c.c. sia l'uso della cosa comune da parte di un condomino "con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione" e sia l'uso "più intenso della cosa (entrambi sempre però nel rispetto dell'uso comune da parte degli altri condomini e senza quindi danneggiare "l'uso potenziale" degli altri condomini) e quindi occupare uno spazio comune (nel caso in questione, per creare piccole strutture-rifugio temporanei per gatti) non può rappresentare una violazione della legge.
Spero di esserLe stata d'aiuto."
"Buongiorno XXXX,
in linea generale, le colonie feline dichiarate non possono per legge essere spostate se non per motivi specifici che non mi sembra siano quelli che Lei mi ha riferito.
Da quanto mi risulta i gatti sono tutelati per legge ANCHE nelle aree private condominiali e loro la permanenza in cortili, garage, giardini, aree ospedaliere è da considerarsi legittima, alla stregua. Ovviamente è previsto anche che il loro numero sia sempre tenuto sotto controllo - mediante sterilizzazioni - e che anche il fornire loro nutrimento sia attuato rispettando l'igiene.
Una sentenza che potrebbe esserLe utile è la sentenza n° 23693 del 30 settembre 2009 del Tribunale di Milano : alcuni residenti di un super-condominio avevano citato in giudizio altri condomini con l'accusa di aver occupato, senza autorizzazione, spazi comuni per creare rifugi a dei gatti randagi e chiedevano sia la rimozione delle "strutture" e sia un risarcimento per danno non patrimoniale. Il Giudice ha stabilito che:
- la L. 281/91 definisce la "territorialità delle colonie feline", cioè che in base alle caratteristiche etologiche dei gatti essi hanno necessità di un riferimento territoriale.
- i gatti sono stanziali, cioè frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato che sia ed è così che si creano un habitat.
- nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat, pubblici o privato che sia.
In base a tutto ciò, per il Giudice è stato definito legittimo ai sensi dell’art. 1102 c.c. sia l'uso della cosa comune da parte di un condomino "con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione" e sia l'uso "più intenso della cosa (entrambi sempre però nel rispetto dell'uso comune da parte degli altri condomini e senza quindi danneggiare "l'uso potenziale" degli altri condomini) e quindi occupare uno spazio comune (nel caso in questione, per creare piccole strutture-rifugio temporanei per gatti) non può rappresentare una violazione della legge.
Spero di esserLe stata d'aiuto."